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Class action

Si riporta di seguito per le finalità pertinenti alla presente sottosezione uno stralcio del D.lgs n.198/2009 recante “Attuazione dell’articolo 4 della  Legge  4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” consultabile integralmente qui.

Si informa che dalla ricognizione effettuata in data 15 giugno 2020, relativamente  all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme sopra richiamate, non sono stati riscontrati giudizi pendenti ascrivibili alla categoria della “class action”.

Art. 1, commi 1 e 2, D.lgs. n. 198/2009

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

1.bis…..omissis

2.bis…..omissis

2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati il ricorso è altresì comunicato a Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Art. 4, commi 2 e 6,  D.lgs. n. 198/2009

1.…..omissis….

2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.

3.….omissis….

4.….omissis….

5.….omissis….

6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2020