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I poteri del Difensore civico

Nei confronti dell’Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale, il Difensore civico, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, stranieri e apolidi, di propria iniziativa, può:

  • chiedere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi;
  • consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, salva la legittima opposizione del segreto d’ufficio o professionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nessun rifiuto deve essere ammesso; quando la situazione lo richieda, il Difensore civico può condurre inchieste, fare visite e/o ispezioni sul posto con l’assistenza di esperti (art. 25 risoluzione europea);
  • intervenire presso il responsabile del procedimento o presso gli uffici per le necessarie verifiche, perché i procedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati; il funzionario ed il responsabile dell’ufficio devono rendersi disponibili a rispondere al Difensore civico nell’assolvimento della sua funzione: i rifiuti, gli ostacoli, i ritardi, così come ogni altra forma di ostruzionismo devono essere sanzionati da disposizioni specifiche ed appropriate (art. 26 risoluzione europea);
  • suggerire all’Amministrazione l’adozione degli adempimenti ritenuti idonei a soddisfare l’istanza di tutela entro il termine previsto per il procedimento o entro un termine definito di comune accordo; se il soggetto competente non ritiene di accogliere, anche in parte, le richieste del Difensore civico, deve comunicargli per iscritto gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali le sue osservazioni non sono state condivise;
  • richiedere, nei casi più gravi, l’intervento degli organi di indirizzo politico competenti;
  • assumere i provvedimenti a seguito di ricorso ex articolo 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (ora art. 25 legge n. 241/1990 ovvero riesaminare le istanze di accesso agli atti);
  • assistere i cittadini nella predisposizione di atti di richiesta di revisione di atti amministrativi già emanati; alla richiesta i soggetti competenti sono tenuti a dare risposta nel termine di trenta giorni dal ricevimento; tale termine nei casi di maggiore complessità può essere interrotto una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni;
  • segnalare agli organi ed agli uffici competenti i comportamenti scorretti o illegittimi dei dipendenti nei confronti dei cittadini richiedendo loro, nei casi più gravi, l’attivazione dell’azione disciplinare, informandone contestualmente il Consiglio provinciale. Tale richiesta può essere rivolta anche nei confronti del responsabile del procedimento o dell’ufficio e servizio che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle sue funzioni. L’apertura e l’esito del procedimento disciplinare sono comunicati al Difensore civico e l’eventuale archiviazione, debitamente motivata, gli deve essere comunicata entro trenta giorni dalla richiesta;
  • segnalare le disfunzioni nell’organizzazione degli uffici, con particolare riguardo, per quelli aperti al pubblico.

 

Nei confronti dei Comuni che si trovano nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, il Difensore civico può chiedere:

  • il riesame delle istanze di accesso agli atti ex art. 25 legge n. 241/1990;
  • il riesame delle istanze di accesso civico ex art. 5 D.L.vo n. 33/2013.