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Centri di istruzione automobilistica (C.I.A.)

Il D.M. n. 317/1995 e s.m.i. all’art. 7, detta prescrizioni in merito ai Centri di Istruzione Automobilistica; di seguito un estratto:

comma 1: “Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai sensi dell’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.”

comma 2: “Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l’ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.”

comma 7: “Ogni variazione …(omissis)… è tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente.”

comma 8: “Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine è redatto apposito registro …(omissis)… Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.”

Il D.L.gs. n. 285/1992 e s.m.i. all’art. 123, comma7 specifica che: “…(omissis) Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, …(omissis)… le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. …(omissis)”

La costituzione ed eventuali successive variazioni del Centro di Istruzione Automobilistica sono assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che deve essere inoltrata (avvalendosi degli appositi moduli corredati degli allegati richiesti) via p.e.c. al seguente indirizzo: mobilita.trasporti@pec.cittametropolitanaroma.it Il procedimento sarà concluso entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.


P.O. Responsabile U.O. n. 2 (Servizio 4 – Dipartimento II)

Arch. Paolo Fiaccavento  (Funzionario P.O. Responsabile): p.fiaccavento@cittametropolitanaroma.it;
Tel.0667664921

Ricevimento utenza (Via G. Ribotta n. 41, piano 1° – previo accredito alla reception): si riceve su appuntamento, da richiedere via mail ad uno dei sotto elencati indirizzi

Luca Coscarella : l.coscarella@cittametropolitanaroma.it; Tel.0667664641

Rosa Maria Mellace: r.mellace@cittametropolitanaroma.it; Tel.0667665638

Marcella Risa: m.risa@cittametropolitanaroma.it; Tel. 0667664763

 

dati aggiornati al 14 dicembre 2023