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Bonifica di siti contaminati (D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV del Titolo V)

Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana.

Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

La Regione Lazio, con la con la DGR 3/2024, ha ulteriormente regolamentato la materia, definendo altresì la modulistica da accompagnare alle diverse fasi del procedimento.

Competenze della Città metropolitana


La Città Metropolitana di Roma Capitale ha diverse competenze nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati
:

  •  Individuazione del responsabile della contaminazione (art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2 del D.Lgs. 152/06)

La Città metropolitana svolge le indagini per l’individuazione del responsabile dell’evento di superamento e una volta individuato, ove possibile, emette la relativa diffida a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ad eseguire le attività previste ai sensi del titolo V del decreto.

  •  Controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 242 c. 2 del D.Lgs. 152/06)

La Città metropolitana svolge i controlli, coadiuvata da ARPA Lazio, sulle attività eseguite durante le misure di prevenzione e riparazione e sulle indagini preliminari che si rendono necessarie in seguito a procedimenti aperti ai sensi dell’art. 242 c.1 e che si concludono, fermi restando i controlli in parola, con l’autocertificazione prevista dal art. 242 c.2.

  •  Espressione dei pareri relativi ai Piani di Caratterizzazione (art. 242 c.3 del D.Lgs. 152/06), Analisi di Rischio e piani di monitoraggio (art. 242 c.4 del D.Lgs. 152/06) e Progetti di Bonifica (art. 242 c.13 del D.Lgs. 152/06)

La Città metropolitana esprime, nell’ambito delle conferenze delle servizi indette dall’autorità procedente (comune, Regione o MASE), i pareri sugli elaborati progettuali presentati dal soggetto responsabile o interessato, con il supporto di Arpa Lazio.

  • Controlli (art. 248 c.1 del D.Lgs. 152/06)

La Città metropolitana esegue i controlli sulle attività previste dal Piano della Caratterizzazione, dal Progetto Operativo alle misure di riparazione e dei monitoraggi da effettuare attraverso il supporto tecnico di Arpa Lazio.

  •  Certificazione degli interventi (art. 242 c.13 del D.Lgs. 152/06)

La Città metropolitana rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPA territorialmente competente (art. 248 c.2).

Per informazioni relative all’istruttoria dei progetti di bonifica rivolgersi al Comune territorialmente competente, ovvero alla Regione Lazio qualora l’intervento riguardi 2 o più Comuni.

Per i procedimenti di Bonifica all’interno del SIN-Valle del Sacco si deve invece fare riferimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica


Cosa si deve fare se si riscontra una potenziale contaminazione


Cosa si deve fare
nel momento che si rileva un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)

  •  Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione – ai sensi dell’art 242 del D.Lgs. 152/06
  •  I soggetti non responsabili della potenziale contaminazione (proprietari o soggetti interessati) – ai sensi dell’art.245 del D.Lgs. 152/06

mettono in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 utilizzando il modello A allegato alla DGR 03/2024 .

Il soggetto responsabile è quindi tenuto a procedere ai sensi dell’articolo 242 a tutte le attività necessarie e previste per il risanamento del sito.

Il soggetto interessato non responsabile ai sensi dell’art 245 del D.Lgs. 152/06 ha la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà’ o disponibilità ai sensi dell’art.242 del D.Lgs. 152/06.


Modulistica procedimento di bonifica


Oneri istruttori


Autorizzazione allo scarico e per le emissioni in atmosfera di attività di MISE/bonifica