MENU

Commissione provinciale e Sottocommissione comunale per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione

La Commissione è competente a svolgere i seguenti compiti istituzionali, ai sensi del D.P.R. 327/2001 :

  • esprime valutazioni sulla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 3 del D.P.R. 327/2001)
  • determina l’indennità definitiva di espropriazione, nel caso di cui all’art. 21, comma 15, del D.P.R. n. 327/2001;
  • determina i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001;
  • stabilisce il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene, se non è concordato tra le parti, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;
  • determina l’indennità per l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l’accordo, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001.

 

Soggetto titolato alla richiesta di determinazione delle indennita’ definitive

L’art. 3 del D.P.R.327/2001, comma 1, lett.b, definisce per “Autorità espropriante” l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma.

Modalità con le quali devono essere presentate le istanze alla commissione e/o sottocommissione

Documenti da allegare alla domanda:

  • decreto di esproprio;
  • decreto di occupazione;
  • stato di consistenza dettagliato con documentazione fotografica riferita al bene espropriato ed all’area circostante da terra ed aerea, con i frazionamenti definitivi del terreno espropriato e di quello residuo, con l’indicazione delle rispettive superfici.. In caso di assenza dei frazionamenti dovrà essere allegata una planimetria catastale con sovrapposto il perimetro dell’esproprio;
  • lettera di comunicazione dell’indennità provvisoria e relativa notifica con atto di determinazione dell’indennità provvisoria, supportata dalla relativa relazione tecnica di stima che ne riporti i contenuti;
  • eventuali osservazioni dell’espropriato,
  • certificato di destinazione urbanistica e normativa tecnica di P.R.G. o piani attuativi relativi al certificato stesso con relativa cartografia.

 

Composizione

La L.R. 4 dicembre 1989 n. 71 “Norme sul funzionamento delle Commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione” con l’art. 1, comma 1, sancisce l’istituzione in ogni provincia delle commissioni provinciali, con provvedimento della Giunta Regionale e sono composte:

a) dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

b) dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o da un suo delegato;

c) dal coordinatore del settore opere e lavori pubblici dell’amministrazione regionale decentrata o da un suo delegato. Per la provincia di Frosinone, la rappresentanza spetta, caso per caso, o al coordinatore del settore opere e lavori pubblici di Frosinone, ovvero a quello del settore opere e lavori pubblici di Cassino, competente per territorio;

d) dal presidente dell’istituto autonomo delle case popolari della rispettiva provincia o da un suo delegato. Per la provincia di Roma la rappresentanza spetta, caso per caso, o al presidente dell’istituto autonomo delle case popolari di Roma ovvero a quello dell’istituto autonomo delle case popolari di Civitavecchia, competente per territorio;

e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia nominati dalla Giunta regionale;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dalla Giunta regionale e scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La legge regionale innanzi citata sancisce, al comma 3 dell’art.1, l’istituzione, per il Comune di Roma di una Sottocommissione con la medesima composizione  della Commissione provinciale.

La L.R. 6 agosto 1999 n. 14 e ss. mm. ii. “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” con l’art. 93, comma 1, lett. f) attribuisce alla Regione Lazio la competenza a designare i membri regionali delle Commissioni provinciali innanzi citate e con l’art. 94 comma 1, lett. e) stabilisce che la nomina delle suddette Commissioni rientra tra le funzioni ed i compiti delle Province.

Il Presidente della Commissione provinciale espropri e della Sottocommissione per Roma Capitale è il prof. arch. Simone OMBUEN delegato dalla Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale con atto n. 31 del  23.12.2016.

 I componenti della Commissione e Sottocommissione durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata del Consiglio regionale, salvo proroga dell’incarico fino all’effettiva sostituzione o conferma (art. 2 della L. R. n. 71/89).

La Commissione provinciale espropri e la Sottocommissione per Roma Capitale nominate, rispettivamente, con Decreto del Commissario straordinario della Provincia di Roma n. 6 e n. 7 del 5/03/2014, devono essere ricostituite a seguito di rinnovo del Consiglio regionale.


Sede Commissione provinciale espropri e Sottocommissione:

Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma
PEC:   commissione.espropri@pec.cittametropolitanaroma.it
e-mail: commissione.espropri@cittametropolitanaroma.it

Recapito telefonico: 06 67662432


Normativa di riferimento

Legge regionale 4 dicembre 1989 n. 71 “Norme sul funzionamento delle Commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione”.

Legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” (articoli 93 comma 1, lett. f e 94 comma 1, lett. e).

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” (art. 41).