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Comunicazioni attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (Art. 214-216 D.Lgs 152/06)

Le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge all’autorizzazione all’esercizio di una attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l’autorizzazione prevista in via ordinaria dall’art. 208  del decreto legislativo 152/2006. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono fissati da standard ministeriali contenuti nel DM 05.02.1998 e smi, per i rifiuti non pericolosi, e nel DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi.  

La presentazione della comunicazione/integrazione/rinnovo o altro, va effettuata utilizzando i moduli predisposti ed allegando tutta la documentazione prevista. 

La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell’attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell’Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell’iscrizione per l’attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.  

Tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni previsto dall’art. 216 del D.Lgs. 152/06 è applicabile anche alle comunicazioni di rinnovo, affinché si possa utilmente formare il silenzioassenso è opportuno che la comunicazione di rinnovo pervenga almeno novanta giorni prima della scadenza. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell’attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell’Amministrazione, sempre nell’ipotesi che non siano intervenute modifiche all’impianto o all’attività. 

Le attività di recupero dei rifiuti possano iniziare decorsi novanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio attività. 

A seguito dell’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 le comunicazioni, ai sensi dell’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative ad attività di nuovo impianto, di modifica sostanziale o di rinnovo riguardanti l’iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, dovranno essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive – Suap competente per territorio. 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l’iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale che ha durata di 15 anni. 

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all’articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l’autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006  o l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del DLgs. n. 152/2006  o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente è obbligato  a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l’obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quest’obbligo riguarda l’esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate ( 5 t in alcuni casi)  al giorno di  rifiuti non pericolosi. 

Modulistica

CONTATTI E RIFERIMENTI DEL PERSONALE DEL DIP III – UFFICIO AUA (EX DIP. IV SERV. 4)

dati aggiornati al 24.01.2023