Procedimento Procedure semplificate art. 216 – D. Lgs. 152/2006
Pagamento spese di istruttoria:
Per le comunicazioni di inizio, rinnovo o modifica sostanziale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata inviate a questa Amministrazione ai sensi dell’art. 216 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, dovrà essere corrisposto il versamento attestante il pagamento delle spese di istruttoria, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 30.01.2026 “Regolamento oneri istruttori, relativi a procedimenti autorizzativi in materia ambientale e territoriale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale”.
Si precisa che il pagamento delle spese di istruttoria non esime la Ditta dal pagamento del diritto annuale di iscrizione al registro.
Nella causale di versamento dovrà essere indicato:
a) denominazione, sede legale ed impianto della Ditta;
b) data di presentazione della comunicazione di attività (in caso di rinnovo indicare il n. di iscrizione) e relativa classe di attività;
c) codice fiscale o partita IVA.
Importo dovuto:
A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO n. 2 del 30/01/2026, DEL NUOVO REGOLAMENTO ONERI ISTRUTTORI RELATIVI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA AMBIENTALE E TERRITORIALE DI COMPETENZA, LE COMUNICAZIONI PRESENTATE AL SUAP A DECORRERE DAL 6 MARZO 2026 SARANNO SOGGETTE AGLI ONERI ISTRUTTORI AGGIORNATI SOTTO INDICATI.
LE COMUNICAZIONI PRESENTATE AL SUAP ENTRO IL 5 MARZO 2026 SONO SOGGETTE AGLI ONERI ISTRUTTORI PREVIGENTI.
Pertanto le spese di istruttoria devono essere corrisposte secondo il seguente prospetto:
ONERI ISTRUTTORI VALIDI A DECORRERE DAL 06/03/2026
| Classe di attività | Quantità annua di rifiuti (tonnellate) | Spese di istruttoria (€) |
| Classe 1 | ≥ 200.000 | 780,00 |
| Classe 2 | ≥ 60.000 e < 200.000 | 490,00 |
| Classe 3 | ≥ 15.000 < 60.000 | 400,00 |
| Classe 4 | ≥ 6.000 < 15.000 | 260,00 |
| Classe 5 | ≥ 3.000 < 6.000 | 100,00 |
| Classe 6 | < 3.000 | 100,00 |
ONERI ISTRUTTORI VALIDI SINO AL 05/03/2026
| Classe di attività | Quantità annua di rifiuti (tonnellate) | Spese di istruttoria (€) |
| Classe 1 | ≥ 200.000 | 774,69 |
| Classe 2 | ≥ 60.000 e < 200.000 | 490,63 |
| Classe 3 | ≥ 15.000 < 60.000 | 387,34 |
| Classe 4 | ≥ 6.000 < 15.000 | 258,23 |
| Classe 5 | ≥ 3.000 < 6.000 | 103,29 |
| Classe 6 | < 3.000 | 51,65 |
Pagamento diritto annuale di iscrizione
Le Ditte che presentano comunicazione di inizio, rinnovo o modifica sostanziale di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione ai sensi dell’art. 214, co. 6 del D.Lgs. 152/06, il quale opera un rinvio diretto al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 luglio 1998, n. 350.
Si precisa che il pagamento dei diritti di iscrizione deve avvenire annualmente al fine di non incorrere nella cancellazione della Società dal registro delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata.
Nella causale di versamento dovrà essere indicato:
a) denominazione, sede legale ed impianto della Ditta;
b) data di presentazione della comunicazione di attività (in caso di rinnovo indicare il n. di iscrizione) e relativa classe di attività;
c) codice fiscale o partita IVA.
L’importo del diritto annuale d’iscrizione al registro è da calcolare secondo il seguente prospetto:
| Classe di attività | Quantità annua di rifiuti (tonnellate) | Diritto di ISCRIZIONE(€) |
| Classe 1 | ≥ 200.000 | 774,69 |
| Classe 2 | ≥ 60.000 e < 200.000 | 490,63 |
| Classe 3 | ≥ 15.000 < 60.000 | 387,34 |
| Classe 4 | ≥ 6.000 < 15.000 | 258,23 |
| Classe 5 | ≥ 3.000 < 6.000 | 103,29 |
| Classe 6 | < 3.000 | 51,65 |