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Uso e valore della FIRMA DIGITALE e della PROCURA Speciale

A riguardo delle Domande di autorizzazione (e delle comunicazioni relative)

A partire dall’anno 2017 è stato consentito ai tecnici incaricati l’invio della pratica ed anche la sottoscrizione digitale con procura della domanda e degli allegati relativamente alle istanze di Autorizzazione (ma non per le pratiche del tipo Dichiarazione).

Dal momento che il richiedente l’autorizzazione è il gestore dell’impianto, responsabile in solido e personalmente della richiesta avanzata e della gestione materiale dell’attività autorizzata, si richiede che tutti i files consegnati per la domanda (form da compilare on line ed allegati prodotti da professionisti) siano firmati dal richiedente come controprova della formale accettazione delle responsabilità che tali documenti implicano.

La forma di firma preferita è ovviamente quella dell’apposizione della firma digitale individuale del richiedente. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano consente alle persone che lo desiderano di conferire ad altri il potere di rappresentanza legale anche per l’esercizio dell’impresa.

Per questo motivo, la Città metropolitana di Roma Capitale ha predisposto un sistema che consente la sottoscrizione digitale e l’invio telematico delle pratiche di autorizzazione da parte di persone incaricate per procura dal richiedente.

Per le pratiche presentate tramite Sportello Telematico, il “procuratore” deve anche essere il tecnico incaricato della compilazione della pratica sullo sportello telematico.

Di conseguenza, il tecnico incaricato deve anche:

• compilare e firmare il form di accettazione della procura associato alla pratica

• dotarsi della procura speciale del dichiarante, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione e seguendo le indicazioni sulle procure fornite sullo Sportello Telematico

Il richiedente/rappresentato risponde della veridicità delle proprie dichiarazioni (nei form on-line), ed attesta la conformità degli eventuali documenti allegati agli originali, nonché si impegna a conservare gli eventuali originali presso la propria sede. Si precisa questo in virtù del fatto che al richiedente/rappresentato saranno imputati gli effetti derivanti dall’atto posto in essere in suo nome (molte sanzioni connesse con le autorizzazioni ambientali hanno natura penale).

Sembra opportuno evidenziare che, a riguardo della conservazione dei documenti originali, la procura predisposta impone tale obbligo al richiedente/rappresentato e non al procuratore (altrimenti, le norme civilistiche assegnano unicamente ai notai l’obbligo di conservare la documentazione originale, obbligo che non è previsto per altre figure professionali).

In ogni caso, sia che ci si avvalga della procura, sia nel caso che non si opti per questa possibilità, le funzioni automatiche dello sportello indicano con precisione chi deve firmare ciascun file.

A riguardo delle Dichiarazioni:
•Dichiarazioni di attività in deroga
•Dichiarazioni NEF di Non Emissione Fumi

lo sportello telematico NON RICHIEDE la firma digitale delle dichiarazioni e, al contrario, NON CONSENTE di compilare/trasmettere dichiarazioni per conto di altri.

È invece necessario che la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni avvenga ad opera del richiedente, in quanto tali dichiarazioni valgono come assunzione di responsabilità.

Il dichiarante deve accreditarsi tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o tramite la procedura di registrazione delle proprie credenziali.