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L’inquinamento provocato dalle lavasecco

Lavasecco: pulitintolavanderie a ciclo chiuso

I solventi organici sono inquinanti ritenuti importanti, sia a livello comunitario che a livello nazionale, in quanto sono precursori nella formazione di ozono troposferico, inquinante critico nei periodi estivi.
La direttiva 1999/13/CE “sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuti all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti” è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D.M. 44/2004 del 160/01/2004, entrato in vigore l’11 marzo 2004. Tale Decreto Ministeriale introdusse le prime autorizzazioni generali per le “lavasecco” o più correttamente “pulitintolavanderie a ciclo chiuso”.

Con l’emanazione del D.Lgs. 152/2006, la disciplina dei COV è stata traslata senza modifiche nell’art. 275 e nell’allegato III alla parte quinta. Di conseguenza, i principi tecnici delle autorizzazioni generali per le lavasecco sono rimasti gli stessi inaugurati con il D.M. 44/2004.

Le sole emissioni che si liberano in atmosfera dalle attività di lavasecco sono i vapori di solvente, normalmente percloro, che rimangono imprigionati nei tessuti lavati e poi vengono liberati nell’aria quando viene aperto l’oblò della lavatrice. Il percloro perso in questo modo deve essere anche reintegrato dentro la lavatrice da periodici “rabbocchi” di solvente.

Quantificando i rabbocchi di solvente, e mettendoli in relazione con le quantità di abiti puliti, si ottengono le quote di emissione in atmosfera dei solventi inquinanti.

In via preventiva: occorre stimare il volume annuo di prodotto (abiti, ecc.) pulito e asciugato che si intende/prevede di lavorare e la quantità di solvente reintegrato nella macchina (a partire da informazioni su impianti simili, da opuscoli tecnici, ecc.). Questi risultati devono essere inseriti nella tabella A) della “Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione”.

In via consuntiva: deve essere elaborato il “piano gestione dei solventi” dove si registrano le quantità di solventi reintegrati e le quantità di prodotto lavorate. Prescrizione e) della scheda “Appendice” dell’Autorizzazione.

IN ENTRAMBI I CASI, occorre verificare che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che la somma dei kg di solvente reintegrato divisa per la somma dei quantitativi di prodotto lavorato (abiti, ecc.) dia un risultato inferiore a 0.02.

In pratica le emissioni di solvente per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato devono essere inferiori a 20g/kg e cioè 20 grammi di solvente per ogni kilo di abili lavati e asciugati.