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Decreto Cura-Italia, sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

31 Marzo 2020

In merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi si rimanda a quanto disposto dall’art. 103 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”:

“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”

1 – Ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d’ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,  anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione  nelle  forme  del  silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2 – Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validità fino al 15 giugno 2020.

3 – Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano  ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo  2020,  n.  9  e  8 marzo 2020, n. 11, nonchè dei relativi decreti di attuazione.

4 – Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo,  emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,  indennità di  disoccupazione   e   altre   indennità da ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali, comunque denominate nonchè di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5 – I termini dei procedimenti  disciplinari  del  personale  delle amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale di cui all’articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6 – L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.