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Segnalazioni di illeciti – Whistleblowing

CHE COS’È IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è un istituto giuridico con il quale – per rafforzare la capacità di contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico – si forniscono apposite misure di protezione, in termini sia di tutela della riservatezza sia di tutela dalle ritorsioni, a favore del soggetto che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea (ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione), di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue attività lavorative o professionali. Segnalante o whistleblower è colui che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

FONDAMENTO NORMATIVO

Tale istituto giuridico, già precedentemente previsto nell’ordinamento italiano (art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001), trova attualmente fondamento normativo nel D.Lgs. n. 24/2023, con il quale nel nostro Paese è stata recepita la direttiva (UE) 2019/1937, che ha introdotto norme e procedure finalizzate ad assicurare ai segnalanti pari tutele in tutti gli Stati membri.

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Dipendenti della CMRC, dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte della CMRC (società partecipate, consorzi, fondazioni), dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della CMRC, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
La tutela dalle ritorsioni è estesa anche ai soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nel processo di segnalazione, potrebbero subire ritorsioni (per es. colleghi di lavoro).

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni possono consistere in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  •  condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  •  illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi a settori quali, tra gli altri: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  •  atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  •  atti od omissioni riguardanti il mercato interno come, ad esempio, le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché quelle connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  •  atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

    Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro (anche con le figure gerarchicamente sovraordinate), o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. Non sono ricomprese, inoltre, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite soltanto sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

    COME PRESENTARE LA SEGNALAZIONE INTERNA

La Città metropolitana di Roma Capitale ha attivato un proprio canale di segnalazione interna, che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione interna si effettua in forma scritta e prevede:

1. l’utilizzo di una procedura informatizzata in via prioritaria.

La CMRC, aderendo al progetto WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions, mette a disposizione uno strumento, di facile accesso e di semplice utilizzo, che consente

di segnalare illeciti o irregolarità in maniera sicura e confidenziale, dialogando direttamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Infatti il segnalante accede ad una piattaforma cliccando sul seguente link:

https://cittametropolitanaroma.whistleblowing.it

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

§ la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;

§ la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;

§ nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

§ la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno che dall’esterno dell’Ente.

2. l’utilizzo di una procedura tradizionale in via subordinata.

Il segnalante spedisce, a mezzo posta, un plico chiuso al RPCT presso la sede legale della CMRC in Roma, Via IV Novembre, 119/a – 00187, oppure lo consegna a mano nella medesima sede.

In tal caso il segnalante dovrà specificare che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni: lo farà apponendo all’esterno del plico la dicitura “segnalazione di whistleblowing” e non riportando all’esterno del plico medesimo i propri dati personali.

Tale specificazione – che consente di qualificare la segnalazione di che trattasi come segnalazione di whistleblowing e di distinguerla da una segnalazione ordinaria – permette altresì, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing.

COSA FA L’AMMINISTRAZIONE

Il RPCT – avvalendosi, se necessario, di personale del proprio Ufficio formalmente autorizzato-incaricato – provvede a:

§ rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

§ mantenere le interlocuzioni con il segnalante richiedendogli, se necessario, integrazioni;

§ dare un corretto seguito alla segnalazione, svolgendo la necessaria istruttoria;

§ fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA SEGNALAZIONE ESTERNA.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

§ ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto séguito;

§ ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

§ ha fondato motivo per ritenere che la segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna è indirizzata all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), utilizzando le procedure predisposte dall’Autorità stessa (https://www.anticorruzione.it)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione dei dati (leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per ogni ulteriore indicazione consultare il vigente P.I.A.O della Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla sotto-sezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate da A.N.AC. con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e pubblicate nel sito istituzionale dell’Autorità.

Ultimo aggiornamento: 03 ottobre 2023


(1) L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, nell’ambito del D.Lgs. 165/2001, rubricato ‘Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti’, successivamente modificato e 
da ultimo sostituito dall’art.1 della Legge 179/2017. 

(2) A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l’accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.