L’articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto la figura dei “Soggetti Aggregatori” (S.A.) per l’acquisizione di beni e servizi in forma aggregata.
La Città Metropolitana di Roma Capitale, oltre ad essere Stazione Unica Appaltante (SUA) che effettua gare su delega dei Comuni del territorio provinciale, rientra nell’elenco redatto dall’Anac che individua n.35 Soggetti Aggregatori a livello nazionale; assume, così, contemporaneamente la veste di Soggetto Aggregatore e di Stazione Unica Appaltante.
Il vigente quadro normativo in ordine all’approvvigionamento/fornitura di specifiche categorie merceologiche sancisce all’art. 9, comma 3 del D.L. n.66/2014 l’obbligo per le regioni, gli enti regionali, gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, di ricorrere ai Soggetti Aggregatori, per importi pari o superiori, alle soglie individuate dall’art. 1, comma 2, DPCM 11 luglio 2018), :(omissis)…sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure.
Per meglio chiarire gli impegni cogenti derivanti per gli Enti suindicati dal quadro normativo suesposto, alla luce del Codice dei Contratti, qualora gli stessi siano
⇒ Stazioni Appaltanti Qualificate, sussiste un/una:
- Obbligo, ex art. 9, comma 3 del D.L. n.66/2014, per importi pari o superiori, nel caso specifico, alla soglia comunitaria di € 221.000;
- Facoltà di ricorrere alternativamente ad una delle modalità indicate dall’art. 62, comma 5, D. Lgs. 36/23 alle lett.re da b) a g), tra cui quella di effettuare ordini di acquisto sulla Convenzione di cui trattasi, per importi tra € 140.000 e la soglia comunitaria di € 221.000;
- Facoltà, ex art. 62, comma 1, D. Lgs. 36/23 per importi inferiori a € 140.000.
⇒ Stazioni Appaltanti Non Qualificate, sussiste un/una:
- Obbligo, ex art. 9, comma 3 del D.L. n.66/2014, per importi pari o superiori, nel caso specifico, alla soglia comunitaria di € 221.000;
- Obbligo di ricorrere alternativamente ad una delle modalità indicate dall’art. 62, comma 6, D. Lgs. 36/23 alle lett.re da a) a g), tra cui quella di effettuare ordini di acquisto sulla Convenzione di cui trattasi, per importi tra € 140.000 e la soglia comunitaria di € 221.000;
- Facoltà, ex artt. 62, comma 1, D. Lgs. 36/23 per importi inferiori a € 140.000.
Per ulteriori informazioni sulle Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore è possibile rivolgersi all’Ufficio Soggetto Aggregatore – Responsabile P.O.:
Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
Tel. 06/67663665 – 2328 – 3682
gare.servizi@cittametropolitanaroma.it;
servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it.
Per informazioni generali sull’istituto e ruolo del “Soggetto Aggregatore”, è possibile rivolgersi al referente di contatto – funzionario:
Dott.ssa Emanuela Mencarelli
Tel. 06/67664902
e.mencarelli@cittametropolitanaroma.it