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Avviso Pubblico – Pagamento tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo per l’anno 2016

28 Dicembre 2015

Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute al pagamento della tassa di concessione regionale annuale da effettuare dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della tassa è commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l’agenzia e corrisponde ai seguenti importi:
•Fino a 10.000 abitanti Euro 25,31
•da 10.000 a 20.000 abitanti Euro 50,11
•da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 98,19
•da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 147,79
•da 100.001 a 500.000 abitanti Euro 245,47
•superiore a 500.000 abitanti Euro 408,45

Il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n° 48351647, codice IBAN IT03I076 0103 2000 0004 8351 647 intestato a favore dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip.to V serv. 2, Via Nomentana 54, 00161 Roma – causale – “tassa di concessione regionale anno …. agenzie di viaggi” ed il nome dell’agenzia di viaggi e turismo.

In caso di ritardato pagamento è possibile avvalersi dell’istituto del
Ravvedimento (solo nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza).

Il ravvedimento avviene con il
1. il pagamento del tributo non versato a cui vanno aggiunti:
2. la sanzione pari al 30 per cento della tassa
3. gli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso.
la sanzione, di cui al punto 2, potrà essere ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento e di un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento:

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d’ufficio.