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AUA – Autorizzazione unica ambientale (DPR 59/13)

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, pensato per le imprese ed istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale, prima richiesti e ottenuti separatamente. L’AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa a favore delle imprese che risponde alla duplice esigenza di: 

  • garantire la tutela dell’ambiente 
  • ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati. 

determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo.  

NB: l’AUA non è, di norma, l’unico titolo di cui necessitano le attività per l’esercizio delle stesse in quanto l’AUA non sostituisce i titoli edilizi né i titoli necessari per l’inizio dell’attività o le sue modifiche e ampliamenti, ma se questi adempimenti amministrativi sono previsti, l’AUA si inserisce all’interno del procedimento di SCIA unica, SCIA condizionata o Autorizzazione attivati presso il SUAP. 

Chi deve presentare l’AUA

Chi non deve presentare l’AUA

Chi non è obbligato a presentare l’AUA

Le autorizzazioni ambientali comprese e sostituite dall’AUA sono:

  • autorizzazione agli scarichi delle acque reflue (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006);
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, D.Lgs. 152/2006);
  • autorizzazione generale per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all’articolo 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006);
  • comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
  • comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 214 e 216 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. procedure semplificate).

N.B. Alcuni dei titoli ricompresi nell’AUA sono di competenza comunale come quelle al punto 2, 5 e l’autorizzazione allo scarico di cui al punto 1 se lo scarico avviene in pubblica fognatura o se relativa allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo inferiori ai 50 a.e. 

L’A.U.A. rilasciata ad un’impresa può ricomprendere, secondo le necessità di quest’ultima, una o più delle tipologie autorizzative sopra enumerate e si configura quindi come una sorta di “contenitore” delle varie autorizzazioni rilasciate dagli Enti rispettivamente competenti e consegnate all’impresa per il tramite del S.U.A.P. del Comune territorialmente competente. 

Per avere aggiornamenti sulle norme di riferimento, consultare il sito www.normattiva.it 

Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento ai contatti del Dipartimento III DIREZIONE.

Chi deve presentare l’AUA

Il regolamento 59/13, in attuazione della previsione di cui all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come meglio esplicitato dalla richiamata Circolare prot. 49801 del 07/11/2013, si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 

Pertanto l’ambito di applicazione dell’A.U.A. riguarda: 

  • gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005  
  • le GRANDI IMPRESE svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell’ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale. 
  • Le attività gestite da imprese/società che necessitano uno o più titoli autorizzativi ambientali sopra richiamati non rientranti in altri procedimenti unici previsti dalla normativa. 

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Chi non deve presentare l’AUA

A titolo indicativo non esaustivo NON sono soggetti ad AUA: 

  • Tutti gli impianti che NON sono gestiti da una PMI e/o impianti sottoposti a regime dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 
  • dal combinato disposto del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 che disciplina le competenze dei SUAP, vengono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico, nonché soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa; 

Ne consegue che vengono escluse dal regime AUA, a titolo di esempio, ACEA, AMA, ENEA, CNR, condomini, super condomini, privati cittadini, CONSORZI (in quanto non rientranti nella fattispecie delle imprese), enti pubblici, ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano servizi pubblici in concessione, ecc. anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al comma 1 dell’art.3 del Decreto 59/13; 

  • gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 3 del Decreto 59/13; ad esempio non sono soggetti ad AUA le comunicazione di attività a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all’art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.;
  • gli impianti soggetti ad altri procedimenti autorizzativi unici  come quelli previsti , a titolo esemplificativo, dalle seguenti normative: 
    • art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
    • art. 242 del D.lgs 152/2006 (Interventi di bonifica di siti inquinati);
    • art. 12 del D.Lgs 387/03 (realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili);
    • art. 11 comma 7 ed 8 del D.Lgs 115/08 (impianti di cogenerazione);
    • art. 8 del D.Lgs 20/2007 (costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione). 

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Chi non è obbligato a presentare l’AUA

Si tratta degli impianti ricadenti nelle fattispecie innanzi indicate e che per svolgere la loro attività hanno bisogno SOLO di una o più comunicazioni [punti b), e) e g) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 59/13] o della ADESIONE alla Autorizzazione in Via Generale (AVG) e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni indicate dal comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 59/13. In definitiva quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà e non l’obbligo, di richiedere l’AUA.

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– Modalità di presentazione istanza AUA;

– Come e quanto si paga;

– Guida alla compilazione;

– VOLTURA AUA;

– INFO per istanze accesso atti

CONTATTI E RIFERIMENTI DEL PERSONALE DEL DIP III – UFFICIO AUA (EX DIP. IV SERV. 4)

 


Allegati: