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La social media policy interna della Città metropolitana di Roma Capitale

Questo documento è stato redatto in base alle Linee Guida del Vademecum “Pubblica Amministrazione e Social Media” realizzato dal Formez per il Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione.

Il documento:

  • definisce le principali regole e le modalità di gestione dei profili della Citta metropolitana sui Social Media. In particolare regola il rapporto tra il personale dell’Ente e la gestione dei profili social denominati “Città Metropolitana di Roma Capitale” su Facebook, “CittaMetroRoma”  su Twitter  e “Città Metropolitana di Roma Capitale”  su YouTube;
  • è destinato al personale interno dell’Amministrazione metropolitana. Destinatari di questo documento sono i dirigenti che attivano profili social e i dipendenti coinvolti in questa attività.

 

Se il dipendente accede al social Networking dell’Ente con un account istituzionale,  egli agisce in nome e per conto dell’Ente.

Abilitato a gestire i vari social network è l’ufficio Comunicazione (e il suo addetto stampa).

L’ufficio comunicazione si occupa del monitoraggio, dell’aggiornamento e del corretto funzionamento del social network. Ogni argomento ed il contenuto delle varie tematiche deve essere, a seconda della complessità,  discusso e condiviso con il vertice politico-istituzionale di riferimento, il relativo dirigente per competenza e il dirigente dell’Ufficio Comunicazione.

Il linguaggio da usare nei social network deve essere semplice e diretto, non confidenziale né burocratico, valorizzando, per tipologia di contenuti e stili comunicativi, le potenzialità del canale e del mezzo utilizzato (ad esempio audio video, visual, etc.).

Contenuti

I Profili Social istituzionali dell’Amministrazione metropolitana possono:

  • contenere attività istituzionali;
  • promuovere iniziative di vario genere, progetti, informazioni sui bandi, servizi, eventi e messaggi di pubblica utilità anche patrocinate dall’Amministrazione metropolitana.
    Si precisa che la pubblicazione di atti o avvisi pubblici sui profili social ha validità di pubblicità-notizia e non di pubblicità legale.
  • rilanciare e condividere contenuti e messaggi di pubblico interesse ed utilità provenienti  da terzi, enti pubblici, associazioni e gruppi presenti nel territorio.

 

Non è consentito utilizzare i Profili social:

  • per scopi personali, privati e commerciali;
  • per finalità politiche di parte. Riguardo questo punto gli Amministratori locali potranno far riferimento ai propri account personali o a quelli dei rispettivi movimenti politici.

 

Moderazione e gestione delle risposte

Parlare a nome e per conto dell’Amministrazione, implica una serie di obblighi e doveri che si traducono in:

  • mantenere un tono adeguato al contesto di comunicazione pubblica e istituzionale dell’Ente verso il cittadino;
  • nel merito delle richieste eventualmente poste in un commento, la risposta  deve essere preventivamente verificata con gli uffici di competenza, se integrativa di contenuti tecnici.

 

Se il dipendente accede al social Networking con un account personale, poiché i social network sono da considerarsi spazi pubblici:

  • egli è sempre un dipendente pubblico anche fuori dal luogo e dall’orario di lavoro e quindi il suo comportamento deve essere decoroso, dignitoso e improntato alla correttezza verso l’Amministrazione;
  • egli deve astenersi:
    – dal trattare argomenti di lavoro o dare informazioni riservate relative al proprio ufficio e più in generale all’amministrazione metropolitana;

– dal dare giudizi negativi che possano ledere l’immagine dell’Ente metropolitano.

Per i dipendenti: l’utilizzo improprio dei profili social dell’Amministrazione costituisce violazione del Codice di Comportamento e determina l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e dal Contratto collettivo nazionale e decentrato di Lavoro .

E’ fatto salvo il diritto per l’Amministrazione metropolitana al risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta del lavoratore.

Per i collaboratori esterni: Il mancato rispetto delle regole e dei divieti sopra indicati costituisce violazione degli obblighi contrattuali.