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Relazioni con i procedimenti unici (FER, Gestione rifiuti, ecc.)

pareri alle Emissioni in Atmosfera in procedura ordinaria

I procedimenti unici di seguito elencati si avvalgono del parere sulle emissioni in atmosfera che non è ricompreso tra le autorizzazioni generali (D.Lgs. 152/2006, art. 272 comma 2) o tra le dichiarazioni in deroga (D.Lgs. 152/2006, art. 272 comma 1).

  • Per questi procedimenti, le domande di parere per le emissioni in atmosfera devono essere consegnate all’ufficio titolare del procedimento (di norma il Comune).
  • Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti dedicati alla produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2003, L.R.18/06).
  • PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) ai sensi art. 6 D.lgs. 28/2011 e L.R. 06/12/2011 n.16: La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è il procedimento disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, finalizzato alla realizzazione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili indicati nei paragrafi 11 e 12 delle “Linee Guida per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili” del 10/9/2010.
  • Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di cogenerazione alimentati da fonti convenzionali (D.Lgs.115/2008).
  • Autorizzazione in via ordinaria, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/ 2006 per costruzione, modifica, trasferimento e variazione di titolarità di stabilimenti, relativi ad impianti industriali di trattamento rifiuti che operano in procedura ordinaria (art. 208, D.Lgs. n. 152/2006).

 

PER QUESTI PROCEDIMENTI, le domande di parere per le emissioni in atmosfera non devono essere compilate sullo sportello telematico, ma deve essere utilizzata la modulistica specifica, in quanto il parere è un sub-procedimento del procedimento unico.

Collegamento allo SPORTELLO TELEMATICO.