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Accesso Civico Generalizzato

Chi può esercitarlo 

Il diritto di esercitare l’accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato: la relativa richiesta non è, pertanto, sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata (il richiedente non è tenuto a dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

Cosa si può chiedere e a quali costi

Attraverso l’istanza di accesso civico generalizzato possono essere richiesti i dati, i documenti e le informazioni, in possesso di questa Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013. In particolare l’accesso civico “generalizzato” è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso generalizzato è, altresì, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico generalizzato è escluso nei casi previsti dalla legge.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Nel caso di estrazione di copie in formato cartaceo o su supporto informatico questa Amministrazione si riserva di chiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Come fare la richiesta

L’istanza di accesso civico generalizzato dovrà contenere i riferimenti utili a identificare i dati, le informazioni o i documenti che si vogliono ottenere. Saranno ritenute inammissibili le richieste generiche ovvero formulate in modo così vago da non permettere a questa Amministrazione di identificare l’oggetto delle stesse. In ogni caso gli Uffici di questa Città metropolitana, prima di rigettare un’istanza generica, forniranno al richiedente l’assistenza necessaria per tentare di addivenire ad una definizione soddisfacente dell’oggetto della stessa.

L’stanza di accesso civico “generalizzato” può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dall’art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., ferma restando l’ammissibilità di qualsiasi altra modalità di presentazione (anche per fax o a mano ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

La richiesta di accesso civico “generalizzato” potrà essere redatta utilizzando l’apposito modello scaricabile qui , debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere inviata con le modalità sopra indicate.

A chi inviare la richiesta

L’istanza è presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:

  • Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Per individuare l’Ufficio in ragione della competenza per materia e per conoscere i relativi contatti ed indirizzi, e-mail e pec, consultare la sottosezione “Organizzazione”, cliccando su articolazione degli uffici” 

e-mail: info@cittametropolitanaroma.it

pec indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

Cosa fa la Città metropolitana di Roma Capitale

Controinteressati

Qualora la richiesta di accesso generalizzato riguardi dati, informazioni o documenti la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013 questa Amministrazione verificherà l’eventuale sussistenza di soggetti controinteressati e, in caso di loro individuazione, provvederà a comunicare loro il ricevimento della domanda di accesso generalizzato, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Conclusione del procedimento

Ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013., gli Uffici di questa Città metropolitana concludono il procedimento di accesso civico generalizzato con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, dandone comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, gli Uffici di cui sopra provvedono a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Se la richiesta di accesso civico generalizzato è accolta nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, questa Amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere agli uffici di questa Città metropolitana le informazioni sull’esito delle istanze.

A chi inviare la richiesta di riesame dell’istanza e modalità di ricorso

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che è il Segretario Generale dell’Ente – di cui si forniscono di seguito i contatti – il quale decide, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.


Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dottor Paolo Caracciolo

e-mail: segretariogenerale@cittametropolitanaroma.it

pec:      segretariato@pec.cittametropolitanaroma.it

indirizzo: Via IV Novembre n. 119/A – 00187 Roma


La domanda di riesame potrà essere redatta utilizzando l’apposito modello scaricabile qui .

Nel caso in cui l’accesso sia stato negato o differito a tutela degli interessi riguardanti la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il R.P.C.T. provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell’ufficio competente o, in caso di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ., entro il termine di 30 gg., ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, o al Difensore Civico, ai sensi della normativa vigente.

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Per completezza di informazioni si riportano di seguito gli atti emanati, in materia di accesso civico generalizzato, dall’A.N.AC. e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:

Delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»” (inserire collegamento ipertestuale)

Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” (inserire collegamento ipertestuale).

dati aggiornati al 04.08.2023